RIDUZIONI TARIFFARIE TARI

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 dd. 31.03.2017

Art. 16 – Riduzione per mancato svolgimento del servizio

 

  1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente.

 

Art. 17. – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

 

  1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione della quota variabile della tassa in misura stabilita annualmente nella delibera di approvazione del tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

 

Art. 18. – Riduzione per le utenze non domestiche

 

  1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani possono aver diritto ad una riduzione del tributo nella quota Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell’anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all’art. 11. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo (togliere).
  2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
  3. Per i locali di attività produttive destinati ad uso stagionale in base alla licenza commerciale per un periodo annuale inferiore a 183 (centottantatre) giorni, la quota variabile può essere ridotta in misura stabilita annualmente nella delibera di approvazione del tributo.
  4. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

 

Art. 19. – Riduzioni tariffarie del tributo

 

  1. Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml. 2.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
  2. Per le utenze domestiche di possessori di baite di montagna classificate in cat. A e per le utenze domestiche di quelli residenti all’estero, che dimostrino un uso stagionale e discontinuo per un periodo non superiore a 180 gg/anno, è riconosciuta una detrazione del 50% sulla quota variabile della tariffa.
  3. Alle utenze domestiche di proprietà di contribuenti residenti, riconosciute “a disposizione”, non viene applicata la parte variabile della tariffa.

 

Art. 20. – Altre riduzioni ed esenzioni

 

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
    1. scuole materne, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche, nella misura del 100%;
    2. attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura stabilita dalla giunta Comunale, cui è demandata pure l’individuazione delle attività economiche rientranti nell’ambito agevolativo;
    3. i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
    4. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l’assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l’accesso sia libero, dedicato all’educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
  2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

 

Art. 21. – Incentivi per i conferimenti presso il centro Raccolta Materiali

 

  1. Qualora sia attivata presso il CRM la rilevazione informatica degli accessi, viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria sulla quota variabile, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il CRM.
  2. La quota unitaria dell’incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall’Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe.